Decreto MPI 04.06.2001, prot. n. 11304
1. Il presente regolamento individua, ai sensi dell' articolo 6 - comma 8 - della legge 10 febbraio 2000 n. 30 e tenendo conto delle previste gradualità del passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, i titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base.
2. Nel presente regolamento con la locuzione "crediti" si intendono i crediti formativi universitari quali definiti dall'articolo 1, lettera l), del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999 , e quali disciplinati dall'articolo 5 del medesimo decreto.
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