Ordinanza MPI 02.01.2001, n. 1
1. Hanno titolo a presentare domanda di partecipazione a tale sessione di esame, previa frequenza ai corsi da attivare secondo le modalità previste dalla O.M. n. 153/99, come integrata dalla O.M. n. 33/2000, tutti coloro che abbiano maturato il requisito di servizio entro il termine prescritto dal precedente art. 1 e siano in possesso, alla stessa data, del titolo di studio valido per l'ammissione al corso per il conseguimento dell'abilitazione o della idoneità richiesta.
2. Sono altresì ammessi a partecipare sia coloro che, pur avendo a suo tempo maturato il requisito del servizio nei termini fissati dall'art. 2, 4° comma della legge n. 124/99, non abbiano presentato alcuna domanda di partecipazione alle sessioni riservate indette con O.M. n. 153/99 e O.M. 33/2000, sia coloro che avendo presentato domanda, siano stati ammessi alla sessione riservata, ma non abbiano frequentato i corsi.
A coloro che , ammessi ai corsi, abbiano frequentato totalmente o parzialmente i corsi medesimi, ma non hanno sostenuto gli esami finali, sarà riconosciuto, previa domanda da presentare entro i termini di scadenza indicati nell'art. 4, rispettivamente, il diritto di essere ammessi a sostenere gli esami finale nei corsi da attivare ai sensi della presente O.M., ovvero un credito formativo da far valere nei medesimi corsi.
3. In nessun caso può essere ammesso il personale che ha già partecipato ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione o l'idoneità attivati ai sensi delle ordinanze ministeriali indicate al comma precedente ed ha sostenuto l'esame finale.
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