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Ordinanza MPI 02.01.2001, n. 1

Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione/idoneità, per la scuola materna, elementare, secondaria e per le istituzioni educative. (G.U. 20.02.2001, n. 42)

Art. 1 - Riapertura termini di partecipazione alle sessioni riservate

1. In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6 bis della legge 27 ottobre 2000, n. 306, sono ammessi a partecipare alle sessioni riservate di esami di cui all'art. 2, comma 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4, entro il 27 aprile 2000.

2. Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla O.M. n. 153/1999 come integrata dall'O.M. n. 33/2000, i limiti temporali di maturazione del servizio previsto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 124/1999 debbono intendersi pertanto fissati in almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 ed il 27 aprile 2000, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994/1995.

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