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Ordinanza MPI 08.02.2001, n. 23

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Titolo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Capo II - Adempimenti amministrativi

Art. 29 - Adempimenti successivi degli uffici scolastici provinciali e dirigenti scolastici

1. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi, gli uffici scolastici provvederanno alle relative comunicazioni ai sottoindicati uffici:

- alla scuola o istituto di provenienza;

- alla scuola o istituto di destinazione;

- alla locale direzione provinciale del tesoro;

- all'ufficio scolastico provinciale e alla direzione provinciale del tesoro della provincia di provenienza, se trattasi di trasferimento da altra provincia.

2. I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito dovrà assumere servizio dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare agli interessati il trasferimento e l'avvenuta assunzione in servizio all'ufficio scolastico provinciale e alla competente direzione provinciale del tesoro.

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