Ordinanza MPI 08.02.2001, n. 23
Titolo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Capo II - Adempimenti amministrativi
1. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi, gli uffici scolastici provvederanno alle relative comunicazioni ai sottoindicati uffici:
- alla scuola o istituto di provenienza;
- alla scuola o istituto di destinazione;
- alla locale direzione provinciale del tesoro;
- all'ufficio scolastico provinciale e alla direzione provinciale del tesoro della provincia di provenienza, se trattasi di trasferimento da altra provincia.
2. I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito dovrà assumere servizio dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare agli interessati il trasferimento e l'avvenuta assunzione in servizio all'ufficio scolastico provinciale e alla competente direzione provinciale del tesoro.
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