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Ordinanza MPI 08.02.2001, n. 23

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Titolo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Capo II - Adempimenti amministrativi

Art. 27 - Adempimenti degli uffici scolastici e dei dirigenti scolastici

1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procederà all'acquisizione della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo le specifiche istruzione operative.

La segreteria scolastica dovrà tempestivamente consegnare all'interessato la scheda contenente i dati inseriti.

Effettuate tali operazioni il dirigente scolastico dovrà inviare al competente ufficio scolastico provinciale le domande di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro 3 giorni dalla data ultima della trasmissione al sistema informativo delle domande stesse; tale data sarà indicata alle scuole dal sistema stesso.

2. Il personale in servizio presso sezioni associate (ex sezioni staccate ed ex scuole coordinate) ubicate in provincia diversa da quella della sede principale, che ha prodotto domanda, riceverà comunicazione dall'ufficio scolastico provinciale competente all'effettuazione dei movimenti del punteggio attribuito, degli eventuali diritti riconosciuti e delle preferenze espresse presso la sezione associata in cui presta servizio.

3. Gli interessati, entro 10 giorni dalla comunicazione, hanno facoltà di far pervenire all'ufficio scolastico provinciale motivato reclamo con particolare riguardo ad eventuali discordanze tra il codice meccanografico e la dizione in chiaro.

L'ufficio, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche nel senso indicato dal rich

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