Ordinanza MPI 08.02.2001, n. 23
Titolo III - Personale educativo
1. Terminate le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cui alle precedenti disposizioni, l'ufficio scolastico provinciale, utilizzando tutti i posti delle dotazioni organiche disponibili a tali fini, assegna la sede di titolarità agli istitutori che si trovano ancora in sede provvisoria. A tali fini l'ufficio scolastico provinciale, dovrà preventivamente accantonare, nei confronti delle operazioni di movimento, un numero di posti pari agli istitutori che si trovano su sede provvisoria prima dell'inizio delle operazioni di movimento.
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