Ordinanza MPI 08.02.2001, n. 23
Titolo III - Personale educativo
1. Le domande di trasferimento e passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli riportati negli allegati alla presente ordinanza e corredate della relativa documentazione, saranno trasmesse, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella dichiarata, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione, dai dirigenti scolastici agli uffici scolastici provinciali, salvo quanto successivamente previsto per gli istitutori in assegnazione provvisoria o in servizio presso uffici. In tal caso le domande devono essere trasmesse all'ufficio scolastico provinciale della provincia di titolarità dell'aspirante al trasferimento.
2. Le domande di trasferimento degli istitutori in soprannumero e le relative graduatorie saranno trasmesse dai dirigenti scolastici agli uffici scolastici provinciali, entro gli stessi termini, con plico a parte.
3. Gli uffici scolastici provinciali procederanno alla valutazione delle domande di movimento sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola.
4. Gli uffici scolastici provinciali, valutate le domande, tratterranno quelle dirette ad ottenere il movimento nell'ambito della rispettiva provincia mentre invieranno agli altri uffici scolastici provinciali le domande di movimento in provincia diversa.
5. L'ufficio scolastico provinciale, via via che riceve le domande, procede nella assegnazione dei punti sulla base delle citate tabelle ed al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza e preferenza, comunicando
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