Ordinanza MPI 08.02.2001, n. 23
Titolo II - Personale docente
Capo II - Disposizioni specifiche
1. I posti dell'organico funzionale di scuola materna (ivi compresi quelli di tipo speciale e di sostegno) sono richiedibili mediante l'indicazione del codice e della dizione in chiaro della sede di organico. L'organico funzionale assegnato agli istituti comprensivi è richiedibile mediante l'indicazione della scuola alla quale è amministrativamente assegnato l'organico funzionale medesimo ovvero mediante l'indicazione di una preferenza sintetica che comprenda tale scuola.
2. Ai fini dei trasferimenti e del passaggio sono prese in considerazione le preferenze relative a singole scuole con posti di ruolo speciale che non siano sede di organico funzionale, o scuole ospedaliere così come previsto dall'art. 19 del Contratto sulla mobilità.
3. Il personale titolare dell'organico funzionale viene assegnato alle scuole ed alle attività dal dirigente scolastico secondo i criteri e le modalità indicate nell'art. 25 del Contratto sulla mobilità. Avverso tale assegnazione è previsto, entro 10 giorni, il reclamo dell'interessato all'ufficio scolastico provinciale, esclusivamente per l'eventuale inosservanza, da parte del dirigente scolastico, dei criteri sopra richiamati. Entro i 10 giorni successivi l'ufficio scolastico provinciale decide in merito al reclamo.
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