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Ordinanza MPI 08.02.2001, n. 23

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Titolo II - Personale docente

Capo I - Disposizioni generali e comuni

Art 12 - Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici scolastici provinciali

1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo specifiche istruzioni operative; la segreteria scolastica dovrà tempestivamente consegnare all'interessato la scheda contenente i dati inseriti, per consentire una pronta verifica degli stessi. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico dovrà inviare al competente ufficio scolastico provinciale le domande originali di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione, entro 3 giorni dalla data ultima fissata alle scuole per la trasmissione al sistema informativo delle domande stesse.

2. Le domande di trasferimento dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie saranno trasmesse dai dirigenti scolastici agli uffici scolastici provinciali, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle predette domande.

3. Entro i termini, stabiliti nelle disposizioni che precedono, sempre con plico a parte, il dirigente scolastico provvederà a trasmettere all'ufficio scolastico provinciale le schede relative ai docenti in servizio nell'istituto titolari su posti di dotazione organica provinciale, debitamente compilate, per la formulazione della apposita graduatoria.

4. L'ufficio scolastico provinciale, mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei p

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