Legge 26.02.2001, n. 30
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, è istituito un comitato composto dai seguenti membri:
a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o un suo rappresentante, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
d) un rappresentante del Ministero della difesa;
e) un rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso cui deve essere effettuata la ricostruzione del rapporto assicurativo;
f) quattro rappresentanti dei pensionati, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati delle federazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione degli elementi documentali di cui all'articolo 3, il comitato è integrato da un rappresentante dell'amministrazione o dell'ente di cui al medesimo articolo.
3. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il comitato decide sulla domanda di cui all'articolo 3 entro duecentosettanta giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta è notificata al richiedente.
4. Dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.