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Legge 26.02.2001, n. 30

Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'articolo 7 della L. 10.10.1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della L. 12.04.1976, n. 205. (G.U. 02.03.2001, n. 51)

Art. 2 -

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, è istituito un comitato composto dai seguenti membri:

a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o un suo rappresentante, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) un rappresentante del Ministero della difesa;

e) un rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso cui deve essere effettuata la ricostruzione del rapporto assicurativo;

f) quattro rappresentanti dei pensionati, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati delle federazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione degli elementi documentali di cui all'articolo 3, il comitato è integrato da un rappresentante dell'amministrazione o dell'ente di cui al medesimo articolo.

3. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il comitato decide sulla domanda di cui all'articolo 3 entro duecentosettanta giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta è notificata al richiedente.

4. Dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

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