Legge 26.02.2001, n. 30
1. Le disposizioni contenute nella legge 15.02.1974, n. 36, e successive modificazioni, salvo per quanto disciplinato dalla presente legge, si applicano:
a) agli impiegati ed operai, anche non di ruolo, dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ivi compresi i militari che, nel periodo dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1959, sono cessati dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si sono avvalsi dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in conseguenza di un improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole sistemazione, per motivi da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;
b) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il cui rapporto di lavoro è stato risolto, tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, sono da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;
c) ai militari che sono stati collocati a riposo d'autorità ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Sta
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