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D.M. Lavoro e politiche sociali 13.12.2001, n. 470

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari. (G.U. 18.01.2002, n. 15)

Art. 4 - Progetti finanziabili

1. Da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel quadro della programmazione degli interventi sociali di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in collaborazione con gli enti locali, sono finanziabili i progetti che prevedono l'apertura di nuove strutture di accoglienza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, e più in particolare:

a) l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione di immobili necessari per l'apertura delle suddette strutture, che vanno localizzate in contesti territoriali tali da consentirne l'integrazione con la rete dei servizi sociali del territorio;

b) l'acquisto e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature, compreso l'arredamento, necessari per il funzionamento delle strutture di accoglienza; tali beni devono essere di primo acquisto e conformi ai requisiti di sicurezza previsti per le attrezzature delle residenze per l'assistenza dei soggetti con handicap grave;

c) l'avvio e la prosecuzione, per un anno dall'apertura del servizio, delle attività assistenziali, di tutela e di sostegno da realizzare nelle strutture di accoglienza.

2. Il progetto contiene una descrizione completa delle caratteristiche degli interventi e delle professionalità allo scopo impiegate ed è corredato di adeguata documentazione attestante i costi degli stessi e la relativa copertura.

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