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D.M. Lavoro e politiche sociali 13.12.2001, n. 470

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari. (G.U. 18.01.2002, n. 15)

Art. 3 - Soggetti abilitati a presentare la domanda

1. Possono presentare la domanda per la concessione dei contributi i rappresentanti legali degli organismi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, che abbiano una diretta e comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave:

- organismi non lucrativi di utilità sociale;

- organismi della cooperazione;

- organizzazioni di volontariato;

- associazioni ed enti di promozione sociale;

- fondazioni;

- enti di patronato;

- altri soggetti privati.

2. L'esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave, comprovata secondo modalità individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, deve essersi svolta per un adeguato periodo di tempo e deve essere riferita all'attività diretta della singola organizzazione nel distretto sanitario o nella regione o nella provincia autonoma in cui si intende realizzare la nuova struttura di accoglienza.

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