D.M. Lavoro e politiche sociali 13.12.2001, n. 470
1. Possono presentare la domanda per la concessione dei contributi i rappresentanti legali degli organismi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, che abbiano una diretta e comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave:
- organismi non lucrativi di utilità sociale;
- organismi della cooperazione;
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni ed enti di promozione sociale;
- fondazioni;
- enti di patronato;
- altri soggetti privati.
2. L'esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave, comprovata secondo modalità individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, deve essersi svolta per un adeguato periodo di tempo e deve essere riferita all'attività diretta della singola organizzazione nel distretto sanitario o nella regione o nella provincia autonoma in cui si intende realizzare la nuova struttura di accoglienza.
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