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Legge provinciale Provincia autonoma di Trento 09.04.2001, n. 5

Disposizioni sullo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l'insegnamento della religione cattolica. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 17 aprile 2001, n. 16.

Art. 4 - Assunzione di personale docente a tempo determinato

1. Per tutti i posti non coperti da docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti a tempo determinato stipulati dalla competente autorità scolastica d'intesa con l'ordinario diocesano di Trento. Analogamente si provvede per le sostituzioni dei docenti assenti, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di sostituzioni.

2. Qualora per la copertura dei posti di cui al comma 1 venga assunto personale docente di religione cattolica già incaricato stabilizzato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola), allo stesso continuano ad applicarsi le disposizioni di stato giuridico ed economico previste per detto personale.

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