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Legge provinciale Provincia autonoma di Trento 09.04.2001, n. 5

Disposizioni sullo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l'insegnamento della religione cattolica. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 17 aprile 2001, n. 16.

Art. 3 - Accesso ai posti a tempo indeterminato del personale docente

1. Per l'accesso ai posti a tempo indeterminato del personale docente di religione cattolica di cui all'articolo 2 trova applicazione l'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come sostituito dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare alle procedure concorsuali sono quelli stabiliti al punto 4 (Profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 (Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche), come modificato dall'intesa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202. Ai docenti di cui alla lettera b) del punto 4.4 del decreto del Presidente della Repubblica 751/1985 è richiesto anche il possesso di un diploma di formazione teologica o di scienze religiose riconosciuto dall'ordinario diocesano di Trento.

3. Ai candidati dei concorsi previsti dal comma 1 è richiesto, oltre ai titoli di cui al comma 2, anche il possesso del riconoscimento di idoneità previsto dal protocollo addizionale, punto 5, lettera a), reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), rilasciato dall'ordinario diocesano di Trento.

4. Almeno la metà dei com

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