Decreto legislativo 12.04.2001, n. 168
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente il regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, secondo periodo, le parole: ", i proventi maturati derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva" sono soppresse; dopo il medesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi:
"I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.";
b) nel comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta suc
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