Decreto legislativo 12.04.2001, n. 168
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "dalla data da cui ha effetto il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2001";
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Per i soggetti iscritti ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, ai fini della deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, il comma 8-quater dell'articolo 18 del citato decreto legislativo.".
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