D.M. Lavoro e politiche sociali 28.08.2001, n. 388
1. Possono presentare la domanda per la concessione del contributo i seguenti soggetti:
a) le associazioni di volontariato, costituite in forma di associazione o nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della medesima legge;
b) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.
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