D.M. Lavoro e politiche sociali 28.08.2001, n. 388
1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall' articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 , in favore di associazioni di volontariato e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per l'acquisto da parte delle medesime di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale e, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per l'acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.
2. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo può costituire una percentuale del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili.
3. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1, della citata legge 21 novembre 2000, n. 342, la quota del Fondo nazionale per le politiche sociali di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano, viene attribuita direttamente alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari secondo i criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.
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