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D.M. Affari esteri 11.09.2000, n. 307

Regolamento concernente l'erogazione del contributo spese per abitazione spettante al personale destinato a prestare servizio all'estero ai sensi del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62. (G.U. 28.10.2000, n. 253)

Art. 3 - Parere di congruità

1. Il parere di congruità viene espresso dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare sotto la propria responsabilità, avuto riguardo alle condizioni locali ed all'andamento del mercato immobiliare nonché alle funzioni svolte dal richiedente, alle esigenze di rappresentanza ad esse collegate ed alla composizione del nucleo familiare.

2. Per il contributo ai consoli generali ed ai consoli titolari di ufficio, il parere di congruità è espresso dal capo della rappresentanza diplomatica; per i vice consoli titolari di ufficio, nonché per gli agenti consolari, dal capo dell'ufficio consolare da cui dipendono o dal capo della rappresentanza diplomatica se dipendono direttamente da questa. Per quanto concerne il personale in servizio presso gli istituti italiani di cultura, il parere di congruità è espresso dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare da cui dipende l'Istituto.

3. Qualora il parere di congruità sia negativo, il capo di rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare trasmette al Ministero, insieme al parere, le deduzioni del richiedente. Sulla base di tali elementi, acquisito il parere del Consiglio di amministrazione ove sia stata presentata domanda di cui al comma 2, dell'articolo 2, il Ministero decide sull'entità del contributo.

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