D.M. Affari esteri 11.09.2000, n. 307
1. La concessione del contributo di cui agli articoli 11 e 30 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, è disposta a domanda, con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri, previo parere di congruità del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare.
2. In sede di domanda il dipendente dovrà altresì precisare se intende richiedere l'elevazione del massimale per il computo del contributo dal 30 al 35% dell'indennità personale ai sensi del comma 2, dell'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dell'ultimo capoverso del comma 2, dell'articolo 662 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. Il richiedente dovrà altresì specificare se si trova o meno nella condizione di coniugato con dipendente del Ministero degli affari esteri presso la stessa sede o in altra nella medesima città.
Tale condizione comporterà il calcolo del contributo sulla base del cumulo delle due indennità di servizio.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.