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Legge 21.11.2000, n. 342

Misure in materia fiscale. (G.U. 25.11.2000, n. 276)

Capo I - Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Sezione III - Disposizioni fiscali per i settori bancario e finanziario

Art. 23 - Svalutazione dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti

1. Al comma 3 dell'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti, ovunque ricorrano, le parole: "0,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,60 per cento" e le parole: "nei sette esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei nove esercizi successivi".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

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