Legge 21.11.2000, n. 342
Capo I - Disposizioni in materia di imposte sui redditi
Sezione III - Disposizioni fiscali per i settori bancario e finanziario
1. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti di cui all'articolo 71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1º gennaio 1999, può essere trasferito, in tutto o in parte, al fondo per rischi bancari generali di cui all'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992.
2. L'ammontare trasferito ai sensi del comma 1 è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 19 per cento. L'ammontare trasferito non va computato ai fini della determinazione del 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine di ogni esercizio di cui all'articolo 71, comma 3, quinto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti.
3. L'imposta di cui al comma 2 è indeducibile e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.
4. L'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 va richiesta
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