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D.P.R. 06.11.2000, n. 347

Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione. (G.U. 27.11.2000, n. 277)

Art. 6 - Uffici scolastici regionali

1. In ciascun capoluogo di regione è istituito l'ufficio scolastico regionale, di livello dirigenziale generale, che costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione a norma della vigente legislazione. Esso assorbe gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 613 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, che sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed esercita le funzioni non trasferite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'amministrazione centrale dal presente regolamento, o non conferite alle regioni e agli enti locali.

2. L'ufficio scolastico regionale, sentita la regione, si articola per funzioni e sul territorio; a tale fine sono istituiti, a livello provinciale, con possibilità di articolazione a livello subprovinciale, servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, anche per funzioni specifiche.

3. L'ufficio scolastico regionale svolge le sue funzioni in raccordo con i dipartimenti e con i servizi centrali. Esso vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati, promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti, formula al servizio per gli affari economico-finanziari e ai dipartimenti le proprie proposte per l'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'art. 4 del D.Lgs

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