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D.P.R. 06.11.2000, n. 347

Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione. (G.U. 27.11.2000, n. 277)

Art. 5 - Servizi

1. I servizi sono uffici di livello dirigenziale generale non equiparati ad uffici dirigenziali dipartimentali, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti e agli uffici scolastici regionali. Essi si articolano in uffici di livello dirigenziale non generale. I servizi forniscono il supporto necessario nei tempi utili per l'efficace esercizio dell'azione amministrativa, secondo le direttive generali del Ministro e quelle dei Capi dei Dipartimenti.

2. Il servizio per gli affari economico-finanziari svolge attività di consulenza ed assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti, predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi; avvalendosi dei dati forniti dai Dipartimenti, dagli altri servizi e dagli uffici scolastici regionali, rileva il fabbisogno finanziario del Ministero della pubblica istruzione. Sulla base delle direttive del Ministro, cura la redazione del bilancio, le operazioni di variazione ed assestamento, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento ed agli organi di controllo; predispone i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi, fondi e provvedimenti che le destinano ad obiettivi comuni dei Dipartimenti, dei servizi e degli uffici; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità ed ai centri di costo;

• attende ai servizi generali dell'amministrazione centrale;

• coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;

• monitora e analizza i flussi finanziari; cura la gestione amministrativa e contabile delle

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