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D.P.C.M. 13.11.2000

Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31.03.1998, n. 112, in materia di istruzione scolastica. (G.U. 02.02.2001, n. 27)

Art. 2 - Riparto delle risorse tra le regioni

1. Le risorse finanziarie, individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, pari a lire 511.974.000.000, sono ripartite tra le singole regioni, in fase di prima applicazione e con decorrenza dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine di garantire a ciascuna regione una base finanziaria idonea ad esercitare le fur1zioni in materia di istruzione scolastica e le tipologie di intervento cui sono destinate le risorse medesime, come segue:

- in relazione ai contributi per il mantenimento per scuole elementari parificate, i criteri seguiti sono quelli fissati dal DM. del 16.07.1998 ( tabella A ), sommando per ciascuna regione la quota parte assegnata alle singole province della stessa con l'esclusione delle somme assegnate agli enti a carattere nazionale che gestiscono scuole materne non statali, somme che saranno attribuite alle regioni sedi degli enti stessi;

- in relazione ai contributi per il mantenimento e per la diffusione delle scuole materne non statali i criteri sono quelli di cui al D.M. 10/1991, n. 210 ( tabella A ), sommando per ciascuna regione la quota parte assegnata alle singole province della stessa;

- in relazione ai contributi per il mantenimento delle scuole magistrali convenzionate e scuole medie legalmente riconosciute e pareggiate i criteri adottati sono quelli previsti rispettivamente dai decreti ministeriali dell'8 giu

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