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D.M. Pubblica istruzione 24.03.2000, n. 88

Accreditamento agenzia di formazione.

Art. 3 - Qualificazione di associazioni professionali e disciplinari

1. Le associazioni professionali degli insegnanti e le associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche possono essere riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione come soggetti qualificati per la formazione degli insegnanti

2. Il riconoscimento di un soggetto qualificato ha la durata di tre anni e può essere rinnovato su istanza della singola associazione.

3. Le iniziative promosse da associazioni qualificate sono riconosciute dall'amministrazione scolastica.

4. I requisiti per il riconoscimento come soggetti qualificati per la formazione degli insegnanti sono: attività formative svolte secondo criteri di qualità; adeguato livello di diffusione sul territorio nazionale, tale da consentire interventi di livello almeno interregionale; effettiva consistenza organizzativa e logistica per assicurare la realizzazione di progetti complessi; padronanza di approcci innovativi nel campo dello sviluppo professionale degli insegnanti, anche con il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; attività di ricerca condotta in relazione alla professione docente; attività di comunicazione professionale svolta.

5. La Procedura di qualificazione prevede due fasi successive: all'atto della domanda, rivolta ad ottenere il riconoscimento di formazione continua degli insegnanti, l'associazione interessata dichiara il possesso dei requisiti di cui al co. 4, documenta lo svolgimento di tre iniziative di formazione rivolte agli insegnanti condotte nell'arco dei tre anni precedenti e presenta un piano di iniziative di formazione (almeno tre) da realizzare nei successivi dodici mesi. Entro 90 gg. dalla presentazione della domanda e sulla base della verifica della

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