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D.M. Pubblica istruzione 24.03.2000, n. 88

Accreditamento agenzia di formazione.

Art. 2 - Accreditamento degli enti e delle agenzie di formazione

1. I soggetti pubblici e privati consorzi e associazioni possono essere accreditati dal Ministero della P.I. per la realizzazione di progetti di formazione di interesse generale.

2. L'accreditamento ha la durata di tre anni e può essere rinnovato su istanza dei singoli enti o agenzie.

3. L'accreditamento dei soggetti presuppone la presenza dei seguenti requisiti: l'inclusione della formazione degli insegnanti tra i fini istituzionali dell'ente o dell'agenzia tenendo conto delle finalità contenute nello statuto; attività formativa già svolta per lo sviluppo professionale degli insegnanti; esperienza accumulata nel campo della formazione post - scolastica; capacità logistiche per la realizzazione di progetti formativi complessi; stabilità economica e finanziaria comprovata da almeno tre anni di attività nel campo della formazione; attività di approfondimento e di ricerca, di base e applicata, sulla formazione e sulla professione docente; realizzazione di iniziative di innovazione metodologica nel campo della formazione, adeguato livello di professionalizzazione anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti ottenuti; padronanza di approcci innovativi nella progettazione e gestione degli interventi di formazione anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni di formazione; esperienze di ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione anche per la formazione a distanza e di apprendimento in rete; conoscenza della natura e delle caratteristiche del contesto di lavoro degli insegnanti nel sistema scolastico italiano.

4. La procedura di accreditamento prevede due fasi successive: all'atto della domanda, rivolta ad ottenere l'accreditamento per la for

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