Legge regionale Friuli Venezia-Giulia 02.05.2000, n. 9
Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia 3 maggio 2000, n. 18.
1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, è aggiunto il seguente:
"Articolo 5 bis(Erogazione di benefici direttamente alle scuole)
1. I richiedenti gli interventi di cui all'articolo 3 possono, all'atto della presentazione della domanda, delegare espressamente la scuola frequentata per l'incasso dell'assegno di studio eventualmente concesso, sollevando l'ente erogatore di ogni e conseguente responsabilità.".
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