Legge regionale Friuli Venezia-Giulia 02.05.2000, n. 9
1. Nel quadro dell'azione tesa a sostenere l'esercizio del diritto allo studio e la domanda di istruzione, la Regione attua iniziative dirette ad assicurare condizioni di parità dei cittadini per l'accesso ai diversi gradi e ordini di scuola, nel rispetto delle autonome scelte educative della famiglia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli istituti scolastici non statali, che realizzano progetti per l'organizzazione di corsi speciali anche a carattere sperimentale, programmi di attività formative integrative di quelle curricolari nonché programmi di aggiornamento e qualificazione professionale degli operatori scolastici, la cui definizione avvenga in collaborazione con gli organi periferici dell'Amministrazione scolastica statale, di livello regionale o provinciale.
3. Per la realizzazione dei progetti di sviluppo e miglioramento della qualità dei servizi, aventi le caratteristiche indicate al comma 2, è autorizzata la concessione di contributi fino al 50 per cento della spesa sostenuta, ivi compresi gli oneri relativi a investimenti per la dotazione di strumenti e attrezzature didattiche. Con apposito regolamento di attuazione, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, vengono definite le tipologie delle iniziative formative ammissibili a finanziamento e le modalità di valutazione dei requisiti qualitativi delle iniziative proposte.
4. All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo provvedono le Province competenti per territorio. A tale fine la Regione tra
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