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D.M. Interno 19.07.2000

Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità. (G.U. 21.07.2000, n. 169 - S.O. n. 116)

Capo IV - Sperimentazione 6

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 14 - Avvio della fase di sperimentazione 7

[1. I comuni che intendono partecipare alla fase di sperimentazione prevista dall'art. 9 del D.P.C.M. presentano il relativo progetto al Ministero dell'interno.

2. I progetti di cui al comma 1 devono contenere:

a ) l'indicazione della data di inizio e della durata della sperimentazione e del responsabile del progetto;

b ) la descrizione delle modalità organizzative in rapporto alla dimensione territoriale della sperimentazione e alla stima del quantitativo, effettuata su base presuntiva, dei documenti da rilasciare nel periodo di sperimentazione;

c ) la descrizione delle procedure di gestione e dei flussi di dati con specifico riferimento alle modalità di connessione di cui all'art. 3, la descrizione delle procedure di sicurezza, la descrizione delle procedure di controllo;

d ) l'analisi dei rischi e la descrizione delle relative contromisure, con specifico riferimento a quelle destinate a prevenire la perdita accidentale delle informazioni trattate;

e ) l'indicazione dei servizi da erogare relativamente alla carta-servizi.

3. La sperimentazione è autorizzata ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. in relazione al numero di carte disponibili, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione dei progetti di sperimentazione.

4. Il Ministero dell'interno può chiedere che il prog

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