D.M. Interno 19.07.2000
Capo III - Norme procedimentali
1. La formazione ed il rilascio del documento avvengono nel rispetto della seguente procedura di sicurezza:
a) il comune, utilizzando le funzionalità del software di sicurezza di cui all'art. 10, comma 2, genera un messaggio informatico cifrato, costituito dai dati del richiedente e dal codice cifrato necessario all'identificazione in rete del documento e lo invia telematicamente al S.S.C.E.;
b) i dati, ad eccezione del codice fiscale e del numero identificativo del documento, vengono registrati cifrati dal S.S.C.E.; l'accesso ai predetti dati in chiaro è consentito esclusivamente alla questura territorialmente competente;
c) il comune, ricevuta la necessaria abilitazione ad emettere il documento da parte di S.S.C.E., riporta i dati identificativi della persona sul microprocessore e sulla banda ottica secondo le modalità indicate nell'allegato B ed effettua la stampa di tali dati sul supporto fisico;
d) il comune genera il P.I.N., lo stampa su carta chimica retinata in grado di garantire la riservatezza dell'informazione e lo consegna, insieme al documento, al titolare.
2. In via transitoria, i comuni possono avvalersi dell'Istituto ai fini della formazione del documento, utilizzando una configurazione hardware conforme ad uno standard minimo corrispondente alle dotazioni descritte nell'allegato B. In tali casi il software di sicurezza provvede ad inoltrare all'Istituto il messaggio informatico di cui al comma 1, lettera a). L'Istituto non conserva traccia dei dati utilizzati per la formazione del documento.
3. L'Istituto assicura livelli di servizio che consentono la disponibilità presso le prefe
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