CCNI MPI 19.07.2000
Titolo IX - Rapporto di lavoro: linee di indirizzo e criteri per la garanzia ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro
1. Nelle sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione viene eletto - secondo quanto previsto dal CCNQ del 10 luglio 1996 e con le modalità dallo stesso fissato - il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. L'Amministrazione garantisce la formazione dei rappresentanti per la sicurezza e mette a disposizione dei medesimi le informazioni, le agibilità e gli strumenti necessari per lo svolgimento delle loro funzioni.
3. Tempi e modalità sono definiti nel quadro delle attività di formazione.
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