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CCNI MPI 19.07.2000

Contratto collettivo integrativo M.P.I. a norma del CCNL del 16 febbraio 1999 - Quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto il 19.07.2000.

Titolo IX - Rapporto di lavoro: linee di indirizzo e criteri per la garanzia ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro

Art. 29 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Nelle sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione viene eletto - secondo quanto previsto dal CCNQ del 10 luglio 1996 e con le modalità dallo stesso fissato - il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. L'Amministrazione garantisce la formazione dei rappresentanti per la sicurezza e mette a disposizione dei medesimi le informazioni, le agibilità e gli strumenti necessari per lo svolgimento delle loro funzioni.

3. Tempi e modalità sono definiti nel quadro delle attività di formazione.

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