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CCNI MPI 19.07.2000

Contratto collettivo integrativo M.P.I. a norma del CCNL del 16 febbraio 1999 - Quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto il 19.07.2000.

Titolo VIII - Rapporto di lavoro: articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro

Art. 28 - Durata del lavoro giornaliero

1. L'orario di lavoro giornaliero, ai sensi della normativa comunitaria, non può superare le nove ore.

2. Dopo un massimo di sei ore continuative di lavoro, sempre ai sensi della normativa comunitaria, deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti.

3. Detto intervallo, per dar luogo al conferimento di buoni - pasto non può essere superiore ai sessanta minuti.

4. È demandata alla contrattazione integrativa e decentrata di sede (art. 4, co. 3/B del ccnl), l'articolazione delle tipologie in rapporto alle situazioni ed alle esigenze locali, con i necessari raccordi a livello centrale e a livello territoriale e ovunque se ne rilevi l'esigenza.

Tali esigenze vanno espressamente motivate e non possono comunque risultare incompatibili con le norme che disciplinano la prestazione lavorativa dei dipendenti del comparto Ministeri.

5. L'Amministrazione si impegna ad esaminare la possibilità di procedere ad una progressiva riduzione di prestazioni lavorative extra orario, mediante l'adozione di percorsi organizzativi più razionali, che terranno conto delle varie articolazioni dell'orario di lavoro.

6. Le parti convengono sull'opportunità di ulteriori approfondimenti sulla materia.

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