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Accordo 20.07.2000

Accordo in applicazione dell'art. 8 della L. 3.5.1999, n. 124 in materia di trasferimento di personale degli enti locali alle dipendenze dello Stato.

Art. 9 - Retribuzione fondamentale e salario accessorio

1. A decorrere dall'1.1.2000, al personale di cui al presente accordo si applicano tutti gli istituti a contenuto economico del CCNL 26.5.1999 del comparto scuola, secondo le modalità da questo previste.

2. A decorrere dall'1.1.2000, al personale di cui al presente accordo, è riconosciuto, a titolo provvisorio, il compenso individuale accessorio secondo le misure lorde mensili indicate nella tabella A allegata al CCNI 31.8.1999 del comparto scuola.

Ai responsabili amministrativi è corrisposta l'indennità di amministrazione prevista dal CCNL 26.5.1999 del comparto scuola.

3. Con contratto integrativo nazionale tra Ministero della Pubblica Istruzione e le OO.SS. firmatarie del CCNL scuola 26.5.1999, sarà definito l'utilizzo - anche ai fini dell'applicazione dell'art. 36 del medesimo CCNL e degli artt. 26,27,28 e 50 del CCNI 31.8.1999, del comparto scuola - delle risorse disponibili in base al protocollo d'intesa siglato il 5 giugno 2000 tra OO.SS. e Ministero della Pubblica Istruzione, nonché a quelle derivanti dall'applicazione del Decreto Interministeriale 16.10.1999.

4. Con successiva sequenza contrattuale da aprirsi entro il 25 luglio 2000 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 36 del CCNL 26.5.1999, il profilo A/2 sarà integrato nel senso di prevedere che il collaboratore scolastico in servizio nella scuola materna svolge attività di supporto alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. Al personale che svolge tale compiti potrà essere corrisposta l'indennità di cui all'art. 36 del CCNL 26.5.1999 e art. 50 del CCNI 31.8.1999 del comparto scuola.

5. Sarà verific

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