Accordo 20.07.2000
1. Il trasferimento nel comparto scuola del personale del presente accordo che, al 31.12.1999, si trovasse in distacco sindacale o permesso cumulato sotto forma di distacco o aspettativa sindacale non retribuita, avviene su esplicita richiesta del dipendente da prodursi entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto 23.7.1999, n.184 del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro e della Funzione Pubblica.
2. Analoga facoltà sarà concessa al personale di cui al comma 1 che sia rientrato in servizio presso l'ente locale nel periodo transitorio dall'1.1.2000 alla data di pubblicazione del sopra citato decreto interministeriale.
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