Accordo 20.07.2000
Accordo in applicazione dell'art. 8 della L. 3.5.1999, n. 124 in materia di trasferimento di personale degli enti locali alle dipendenze dello Stato.
1. I dipendenti transitati conservano tutti i diritti loro spettanti in tema di ferie non fruite e maturate entro il 31.12.1999. Dall'1.1.2000 si applicano le disposizioni dell'art.19 del CCNL 4.8.1995 del comparto scuola, con particolare riferimento a quanto disposto nei commi 2 e 11 del citato articolo.
2. Limitatamente all'anno 2000, le ferie relative al 1999, non fruite dal personale di cui al presente accordo, possono essere utilizzate sino al 31 dicembre.
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