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Accordo 20.07.2000

Accordo in applicazione dell'art. 8 della L. 3.5.1999, n. 124 in materia di trasferimento di personale degli enti locali alle dipendenze dello Stato.

Art. 3 - Inquadramento professionale e retributivo

1. I dipendenti, di cui all'art. 1 del presente accordo, sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell'allegata tabella B, con le seguenti modalità.

Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell'allegata tabella B, d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31.12.1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità nonché, per coloro che ne sono provvisti, dall'indennità specifica prevista dall'art. 4, comma 3 del CCNL 16.7.1996 enti locali come modificato dall'art. 28 del CCNL 1.4.1999 enti locali, dall'indennità prevista, dall'art.37, comma 4, del CCNL 6.7.1995 e dall'indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lettera d) del medesimo CCNL.

L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31.12.1999, come sopra indicato, è corrisposta "ad personam" e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l''indennità integrativa speciale nell'importo in godimento al 31.12.99, se più elevato di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola.

L'inquadramento definitivo, nei profili professionali della scuola, del personale di cui al presente accordo dovrà essere disposto tenendo conto della tab. A di equiparazione allegata.

2. L'inquadramento e l'attribuzione definitiva delle funzioni agli appartenenti alla ex VI qualifica funzionale degli Enti Locali, fermo restando lo svolgimento dei compiti inerent

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