Accordo 20.07.2000
1. Al personale di cui al presente accordo, pur nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro, cessa di applicarsi a decorrere dall'1.1.2000 il CCNL 1.4.1999 di Regioni-Autonomie Locali e dalla stessa data si applica il CCNL 26.5.1999 della scuola, ivi compreso tutto quanto si riferisce al trattamento accessorio, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli successivi.
2. I crediti dei lavoratori transitati, conseguenti a prestazioni rese a qualsiasi titolo entro il 31.12.1999, restano e sono esigibili con spesa a carico dei rispettivi Enti Locali.
3. Il personale di cui al presente accordo, transitato nei ruoli della scuola, svolge le funzioni e le mansioni previste per ciascun profilo professionale dal citato CCNL 26.5.1999.
4. In applicazione dell'art. 33 del D.Lgs. 29/1993, al personale di cui al presente accordo è consentita mobilità, previo nulla osta dell'amministrazione cedente e dell'Amministrazione ricevente anche per quanto concerne la possibilità - limitatamente all'a.s. 2000-2001 - di compensazione dei relativi trasferimenti statali nel caso di rientro nell'Amministrazione locale di provenienza.
5. Per i lavoratori vincitori di concorsi interni banditi prima del 31.12.1999 dagli Enti Locali che rientrano in servizio nell'Ente Locale di precedente appartenenza, il servizio prestato dall'1.1.2000 è riconosciuto a tutti gli effetti come prestato alle dipendenze dell'Ente Locale stesso, senza soluzione di continuità.
6. Agli ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti all'ex VI qualifica funzionale degli Enti Locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente; per il personale eventualmente sprovvis
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.