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Legge 07.06.2000, n. 150

Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. (G.U. 13.06.2000, n. 136)

Capo I - Princìpi generali

Art. 6 - Strutture

1. In conformità alla disciplina dettata dal presente Capo e, ove compatibili, in conformità alle norme degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 29/93, e successive modificazioni, e relative disposizioni attuative, le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese.

2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge.

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