Legge 07.06.2000, n. 150
Capo I - Princìpi generali
1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23.8.1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione dei titoli per l'accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina altresì gli interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già svolge attività di informazione e di comunicazione.
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