D.M. Pubblica istruzione 26.06.2000, n. 234
1. In applicazione dell'articolo 1 restano confermati gli ordinamenti e relative sperimentazioni in atto in ciascuna istituzione scolastica nell'anno scolastico 1999/2000, con le specificità di cui ai commi seguenti.
2. Per la scuola materna, sino a quando non sarà data concreta attuazione alla legge 10 febbraio 2000, n.30, sono confermati gli orientamenti delle attività educative adottati con decreto del Ministro della P.I. 3 giugno 1991, pubblicato nella G.U. n.138 del 15.6.1991.
3. In attesa della ridefinizione dell'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia in relazione agli standard concernenti la qualità del servizio di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ciascuna istituzione scolastica, valorizzando la flessibilità didattico-organizzativa già sperimentata a partire dalla C.M. n.70, prot. n.639 del 25.2.1994, individua tutte le modalità atte a garantire l'utilizzazione ottimale dell'organico dei docenti da assegnarsi nella misura di due per ogni sezione funzionante ad 8-10 ore giornaliere e, in relazione a particolari situazioni di fatto esistenti, nella misura di uno per ogni sezione ad orario ridotto, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio dei docenti.
4. Nell'istruzione tecnica ed artistica - nell'ambito dell'offerta formativa dei rispettivi settori - le istituzioni scolastiche possono adottare - nei limiti della dotazione organica determinata dai relativi decreti emanati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - i progetti sperimentali coordinati a livello nazionale, ancora esistenti alla data dell'a.s. 1999/2000, sia nel caso in cui si trovino ad attuare percorsi di ordinamento rispetto ai quali a livello n
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