D.M. Pubblica istruzione 26.06.2000, n. 234
1. La quota oraria nazionale obbligatoria dei curricoli di cui all'articolo 1 è pari all'85% del monte ore annuale delle singole discipline di insegnamento comprese negli attuali ordinamenti e nelle relative sperimentazioni.
2. La quota oraria obbligatoria dei predetti curricoli riservata alle singole istituzioni scolastiche è costituita dal restante 15% del monte ore annuale; tale quota potrà essere utilizzata o per confermare l'attuale assetto ordinamentale o per realizzare compensazioni tra le discipline e attività di insegnamento previste dagli attuali programmi o per introdurre nuove discipline, utilizzando i docenti in servizio nell'istituto, anche in attuazione dell'organico funzionale di cui alla normativa citata in premessa, ove esistente in forma strutturale o sperimentale.
3. Il curricolo obbligatorio è realizzato utilizzando tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.
4. In particolare le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli strumenti di flessibilità di cui al comma 3, rilevate le diverse esigenze formative degli alunni, promuovono, anche con percorsi individuali, la valorizzazione degli alunni più capaci e meritevoli ed il recupero di quelli che presentano carenze di preparazione, e garantiscono efficaci azioni di continuità e di orientamento didattici.
5. L'adozione, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale, costituito dalle quote di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo.
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