Legge regionale Regione Sicilia 24.02.2000, n. 6
1. A seguito della soppressione della Sovrintendenza scolastica regionale e dei Provveditorati agli studi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni e attribuzioni che disposizioni legislative ed amministrative regionali devolvono a detti uffici sono attribuite all'Ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale per la Sicilia quale organo periferico del Ministero della pubblica istruzione.
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