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Legge regionale Regione Sicilia 24.02.2000, n. 6

Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali. Fonte: Bollettino Ufficiale della regione Sicilia 29 febbraio 2000, n. 9.

Art. 12 - Funzioni e compiti della Regione

1. Restano attribuite alla competenza della Regione:

a) i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica;

b) le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio della Regione;

c) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

d) la programmazione a livello regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica sulla base dei piani provinciali assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera c);

e) la suddivisione del territorio regionale, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, nonché in ambiti territoriali di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilità delle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socio-culturali del territorio, nonché alla sua organizzazione politico-amministrativa;

f) la determinazione del calendario scolastico.

2. Sono invece attribuiti alle province in relazione all'istruzione secondaria superiore, ed ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

c) i servizi di supporto organizzativo dell'istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;

d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso

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