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Accordo 24.02.2000

Sequenza contrattuale prevista dall'art. 44 del contratto collettivo nazionale di lavoro 26.05.1999 comparto «Scuola».

Capo II - Personale delle scuole italiane all'estero

Art. 20 - Fruizione del diritto alla formazione.

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale destinato all'estero ed ivi in servizio in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.

Il personale docente può usufruire, con l'esonero dal servizio di cui al comma 1 dell'art.453 del TU 297/1994 e successive norme contrattuali e con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi dei diversi gradi scolastici, di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di aggiornamento riconosciute dall'Amministrazione.

Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione a livello centrale o periferico o dalla istituzione scolastica di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti.

Il Ministero degli Affari Esteri si impegna a individuare, d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, contenuti e modalità per la formazione iniziale del personale finalizzati alle specifiche aree e istituzioni di destinazione all'estero. Le iniziative di formazione potranno prevedere interventi a livello centrale e/o nella sede di destinazione, inclusa la formazione a distanza.

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