Accordo 24.02.2000
Capo II - Personale delle scuole italiane all'estero
Non rientrano tra le assenze di cui alla lettera b) comma 1 dell'art. 35 del D. Leg.vo n. 62/98, i permessi retribuiti di cui all'art. 21 del CCNL 95, per i quali compete l'indennità personale nelle misure sottoindicate:
• lutti per perdita del coniuge e di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado (3 giorni consecutivi per evento): l'indennità personale è corrisposta per intero;
• permessi per motivi personali e familiari fruiti secondo le modalità indicate dal comma 2 dell'art.21 del CCNL 4.8.1995, come integrato dall'art. 49, lettera c, del CCNL 26.05.1999 (3 giorni complessivi per anno scolastico): l'indennità personale è corrisposta nella misura del 50%.
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