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D.P.C.M. 21.12.2000, n. 452

Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23.12.1998, n. 448 (G.U. 06.04.2001, n. 81). (G.U. 21.08.2001, n. 337)

Titolo III - Assegni di maternità e per il nucleo familiare concessi dai comuni

Capo IV - Disposizioni comuni

Art. 22 - Trasferimento delle risorse all'INPS

1. A valere sui Fondi previsti dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, il Ministro per la solidarietà sociale provvede annualmente al trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini dell'effettuazione del conguaglio, l'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo.

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