D.P.C.M. 21.12.2000, n. 452
Titolo III - Assegni di maternità e per il nucleo familiare concessi dai comuni
Capo IV - Disposizioni comuni
1. I dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente Titolo possono essere scambiati tra i comuni e l'INPS, che possono trattarli in relazione alle finalità di interesse pubblico perseguite per la concessione degli assegni; i dati sono trattati in forma anonima quando il trattamento avviene a fini statistici, di studio, di informazione, di ricerca e di diffusione. I comuni e l'INPS possono comunicare i dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni ad altri soggetti al fine di effettuare le verifiche e i controlli di rispettiva competenza, previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonché al fine di effettuare i pagamenti. L'INPS effettua il trattamento a fini statistici secondo le indicazioni del Ministro per la solidarietà sociale, e trasmette a questi i risultati della rilevazione. I risultati della rilevazione possono essere resi pubblici ed ulteriormente trattati a fini statistici.
2. Al fine di semplificare le procedure per l'erogazione dei benefici, l'INPS predispone e rende disponibile ai comuni il necessario supporto informatico per l'acquisizione dei dati delle dichiarazioni e delle domande, per il calcolo dei benefici e per la trasmissione dei dati di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 11. La procedura di calcolo del beneficio è resa disponibile previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari sociali.
3. I comuni e l'INPS possono effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui all'articolo 22 della legge 31 dice
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