D.P.C.M. 21.12.2000, n. 452
Titolo III - Assegni di maternità e per il nucleo familiare concessi dai comuni
Capo IV - Disposizioni comuni
1. Il richiedente, unitamente alla domanda di assegno, presenta la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. Il richiedente non è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda di assegno è già in possesso della attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima.
2. Il nucleo familiare, rilevante per il calcolo dell'indicatore della situazione economica del richiedente gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico a fini IRPEF, secondo le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, e dei relativi decreti attuativi; del nucleo fanno altresì parte i coniugi non legalmente separati e gli altri soggetti previsti dall'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nei casi particolari ivi stabiliti. I comuni forniscono assistenza al richiedente al fine dell'esatta indicazione del nucleo familiare nei suddetti casi particolari.
3. La riparametrazione del valore dell'indicatore della situazione economica, prevista dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 per i nuclei fa
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